Statuto organico›Capo QUARTO
Art. 40
In vigore dal 8 giu 1888
La presentazione del libretto è pure di rigore per esigere tanto l'intiera somma quanto le somme parziali, per essere ritirato nel primo caso, e per apporvi le corrispondenti annotazioni nel secondo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-40