Statuto organicoCapo QUARTO

Art. 42

In vigore dal 8 giu 1888
In caso di perdita di libretti di conto corrente e dei libretti di risparmio nominativi, e di libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, si seguono le norme sancite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4715 (serie 3ª).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-42

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo