Statuto organico›Capo QUARTO
Art. 42
In vigore dal 8 giu 1888
In caso di perdita di libretti di conto corrente e dei libretti di risparmio nominativi, e di libretti di risparmio o di deposito al portatore o considerati tali, si seguono le norme sancite dalla legge 14 luglio 1887, n. 4715 (serie 3ª).
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