Statuto organicoCapo QUARTO

Art. 47

In vigore dal 8 giu 1888
Il rimborso è fatto alla persona del depositante portatore del libretto senza distinzione di età, di sesso, o di condizione domestica, purchè capace di farne quitanza e giustifichi la identità personale. Se però nel fare il primo deposito la persona richiedente è stata assistita dai genitori, dal tutore o dal marito, i rimborsi non avranno luogo senza la stessa assistenza, salvochè si dimostri cessata l'età minore, la tutela o la condizione di donna maritata.
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