Statuto organico›Capo QUARTO
Art. 52
In vigore dal 8 giu 1888
Dopo trascorsi 30 anni dal giorno dell'ultima operazione inscritta l'importo dei libretti rimarrà infruttifero, e dopo 10 anni il totale di questo s'intenderà prescritto a favore della cassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-52