Statuto organicoCapo QUARTO

Art. 57

In vigore dal 8 giu 1888
La cassa di risparmio terrà permanentemente affisso in modo visibile al pubblico nel luogo di sua residenza una copia del suo statuto e dei suoi atti costitutivi, come pure una copia del suo ultimo bilancio consuntivo annuale e dell'ultima situazione dei suoi conti.
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