Statuto organico›Capo QUARTO
Art. 58
In vigore dal 8 giu 1888
Le modificazioni al presente statuto proposte dal consiglio d'amministrazione della cassa saranno discusse ed approvate dal consiglio comunale di Alessandria, nè potranno entrare in vigore se prima non abbiano ottenuta l'approvazione governativa mediante decreto reale.
Visto d'ordine di S. M.
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
GRIMALDI.
Storico versioni
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