Statuto organico›Capo QUARTO
Art. 56
In vigore dal 8 giu 1888
La cassa di risparmio trasmetterà annualmente all'autorità superiore i bilanci consuntivi debitamente approvati e la situazione dei conti alla fine d'ogni periodo di tempo minore di un anno quale sarà fissato dall'autorità superiore stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-56