Statuto organico›Capo QUARTO
Art. 55
In vigore dal 8 giu 1888
La cassa di risparmio è soggetta alla vigilanza dell'autorità superiore competente, la quale potrà ordinare sia di sua iniziativa, sia in seguito a reclami dei depositanti ispezioni in tutte le parti dell'amministrazione della cassa.
Il reclamo presentato al prefetto della provincia e da questo trasmesso all'autorità superiore, dev'essere motivato specificamente sopra dei titoli seguenti:
1° Che siano fatte operazioni contrarie al presente statuto;
2º Che i resoconti o i prospetti pubblicati siano inesatti;
3° Che sia notoria la irregolarità nella gestione della cassa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-55