Statuto organico›Capo QUARTO
Art. 50
In vigore dal 8 giu 1888
Gli analfabeti, se non conosciuti personalmente all'ufficio della cassa, dovranno pei rimborsi provare la loro identità per mezzo di uno o due testimoni degni di fede e conosciuti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-50