Statuto organicoCapo QUARTO

Art. 45

In vigore dal 8 giu 1888
Le somme versate dai depositanti cogli interessi accumulati sono per regola rimborsati a vista qualunque ne sia l'entità. L'amministrazione però potrà, quando lo creda opportuno, lasciare decorrere i seguenti termini dal giorno della domanda a quello della esecuzione dei rimborsi: a) Dalle L. 50 alle 100 di giorni cinque. b) » » 100 » 500 » dieci. c) » » 500 » 1000 » quindici. d) » » 1000 in più nel termine da concertarsi col direttore capo d'ufficio, tempo che non potrà eccedere mesi tre. Tale gradazione non potrà essere pregiudicata con domande replicate nella medesima decade.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-45

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