Statuto organico›Capo QUARTO
Art. 45
In vigore dal 8 giu 1888
Le somme versate dai depositanti cogli interessi accumulati sono per regola rimborsati a vista qualunque ne sia l'entità.
L'amministrazione però potrà, quando lo creda opportuno, lasciare decorrere i seguenti termini dal giorno della domanda a quello della esecuzione dei rimborsi:
a) Dalle L. 50 alle 100 di giorni cinque.
b) » » 100 » 500 » dieci.
c) » » 500 » 1000 » quindici.
d) » » 1000 in più nel termine da concertarsi col direttore capo d'ufficio, tempo che non potrà eccedere mesi tre.
Tale gradazione non potrà essere pregiudicata con domande replicate nella medesima decade.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-45