Statuto organico›Capo QUARTO
Art. 48
In vigore dal 8 giu 1888
Pei rimborsi ogni depositante deve presentare personalmente il proprio libretto, o farlo presentare da persona a lui attinente e come tale riconosciuta dalla cassa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-48