Statuto organico›Capo QUARTO
Art. 43
In vigore dal 8 giu 1888
In caso di morte del depositante le somme inscritte nel suo libretto saranno pagate ai di lui eredi od aventi ragione, previe le debite giustificazioni di tali loro qualità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-43