Statuto organico›Capo QUARTO
Art. 39
In vigore dal 8 giu 1888
All'atto del primo versamento il depositante ritira dalla cassa un libretto, giusta il modulo che verrà fissato dal regolamento interno, sul quale si fanno tutte le annotazioni atte ad accertare il di lui credito e queste conformi in tutto alla scritturazione sui libri della cassa, quindi nei successivi depositi presenta lo stesso libretto per le opportune annotazioni in aggiunta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-39