Statuto organicoCapo QUARTO

Art. 37

In vigore dal 8 giu 1888
La cassa corrisponde l'interesse sulle somme depositate nella misura che verrà fissata dal consiglio d'amministrazione, quindici giorni dopo il fattone versamento. Qualunque sia la data dell'iscrizione su di un libretto le relative somme degl'interessi saranno fruttifere dal 1° gennaio susseguente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-37

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