Statuto organico›Capo QUARTO
Art. 49
In vigore dal 8 giu 1888
I pagamenti possono altresì essere fatti a chi si presenti a nome del depositante, munito del di lui libretto, e di un di lui mandato autentico, ed anche della di lui quitanza spedita in forma privata, purchè la firma sia certificata dal sindaco del luogo di domicilio, o finalmente a chi rappresenti legittimamente il titolare del libretto, in caso della di lui incapacità effettiva a riscuotere, o per essere succeduto nelle di lui ragioni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1888-04-22;2926#art-so-49