Statuto
Art. 26
In vigore dal 8 mag 1887
Le norme da osservarsi nella gestione del patrimonio sono:
1° i fondi devono, senza eccezione, darsi in affitto mediante cauzione non minore di un'annata di canone. Le locazioni di qualunque sorta si concedono per una durata non maggiore di dodici anni;
2° agli affitti, non meno che alle vendite ed agli appalti di opere o di forniture, si provvede, di regola, per mezzo di asta pubblica colle norme di legge;
3° i titoli di credito al portatore devono essere convertiti in nominativi al collegio Ghislieri;
4° la costituzione di mutui attivi può farsi nei limiti di un decennio e solo a condizione di amplie garanzie ipotecarie;
5° sono vietati i contratti di vitalizio, di deposito e in generale tutti i contratti aleatori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-26