Statuto

Art. 26

In vigore dal 8 mag 1887
Le norme da osservarsi nella gestione del patrimonio sono: 1° i fondi devono, senza eccezione, darsi in affitto mediante cauzione non minore di un'annata di canone. Le locazioni di qualunque sorta si concedono per una durata non maggiore di dodici anni; 2° agli affitti, non meno che alle vendite ed agli appalti di opere o di forniture, si provvede, di regola, per mezzo di asta pubblica colle norme di legge; 3° i titoli di credito al portatore devono essere convertiti in nominativi al collegio Ghislieri; 4° la costituzione di mutui attivi può farsi nei limiti di un decennio e solo a condizione di amplie garanzie ipotecarie; 5° sono vietati i contratti di vitalizio, di deposito e in generale tutti i contratti aleatori.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-26

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