Statuto
Art. 30
In vigore dal 8 mag 1887
Agl'impiegati, alle vedove ed ai figli loro è concessa una pensione nella misura e sotto le condizioni stabilite dal regolamento.
Il diritto alla pensione decorre dopo quindici anni di servizio effettivo prestato al collegio. Nel computo del servizio per liquidare la pensione non si tiene conto di quello prestato in altri uffici.
Il servizio di minor durata può dar luogo a provvedimenti eccezionali.
Storico versioni
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