Statuto

Art. 25

In vigore dal 8 mag 1887
Le norme da osservarsi nella gestione del convitto sono: 1° il preventivo del convitto è formato sulla media dei fondi ordinari approvati nel triennio anteriore; 2° il rettore dispone del fondo totale approvato in bilancio per il convitto, ma rassegna i conti al consiglio di amministrazione per gli ordini di pagamento. 3° Le proposte del rettore involgenti spese per oggetti non contemplati nel bilancio, devono essere approvate dal consiglio d'amministrazione. Insorgendo dissenso fra rettore e consiglio decide il ministro della pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-25

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