Statuto
Art. 25
In vigore dal 8 mag 1887
Le norme da osservarsi nella gestione del convitto sono:
1° il preventivo del convitto è formato sulla media dei fondi ordinari approvati nel triennio anteriore;
2° il rettore dispone del fondo totale approvato in bilancio per il convitto, ma rassegna i conti al consiglio di amministrazione per gli ordini di pagamento.
3° Le proposte del rettore involgenti spese per oggetti non contemplati nel bilancio, devono essere approvate dal consiglio d'amministrazione. Insorgendo dissenso fra rettore e consiglio decide il ministro della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-25