Statuto
Art. 21
In vigore dal 8 mag 1887
Debbono essere presentati al ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione:
1° i preventivi ed i consuntivi annuali;
2° i regolamenti d'amministrazione e gli organici del personale;
3° i contratti d'acquisto o di alienazione d'immobili, l'accettazione od il rifiuto di lasciti o doni;
4° i contratti d'affitto eccedenti il termine di anni dodici;
5° le deliberazioni che importano trasformazione nello stato degli enti patrimoniali e l'applicazione dei risparmi reddituali;
6° le cancellazioni delle iscrizioni ipotecarie;
7° le deliberazioni intorno ad oggetti estranei alla fondazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-21