Statuto

Art. 17

In vigore dal 8 mag 1887
Il consiglio d'amministrazione dura in carica cinque anni. Il presidente rimane in ufficio pel quinquennio: dei quattro consiglieri, tre si rinnovano per sorteggio nei primi tre anni; l'ultimo scade per anzianità.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-17

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