Statuto

Art. 14

In vigore dal 8 mag 1887
Il servizio sanitario del collegio-convitto è affidato ad un medico-chirurgo. Questi invigila l'igiene generale del convitto, ne cura il personale in caso di malattia, prescrive il regime della infermeria ed il dietetico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-14

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