Statuto

Art. 12

In vigore dal 8 mag 1887
La infrazione delle discipline interne e la inosservanza dei doveri scolastici sono punite: 1° coll'ammonizione verbale; 2° coll'ammonizione scritta; 3° colla remozione temporanea estensibile ad un anno; 4° colla espulsione. Le punizioni sono inflitte dal rettore del collegio e dalla commissione di disciplina.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-12

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