Statuto
Art. 12
In vigore dal 8 mag 1887
La infrazione delle discipline interne e la inosservanza dei doveri scolastici sono punite:
1° coll'ammonizione verbale;
2° coll'ammonizione scritta;
3° colla remozione temporanea estensibile ad un anno;
4° colla espulsione.
Le punizioni sono inflitte dal rettore del collegio e dalla commissione di disciplina.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-12