Statuto

Art. 8

In vigore dal 8 mag 1887
L'alunno conserva il posto finché abbia compiuto il corso degli studi a cui si è inscritto, semprechè ottenga la conferma annuale. La conferma è concessa dal ministro della pubblica istruzione su proposta del rettore del collegio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-8

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