Statuto
Art. 6
In vigore dal 8 mag 1887
Il collegio-convitto Ghislieri si mantiene interamente colle rendite del proprio patrimonio, costituito:
a) da terreni e fabbricati;
b) da enfiteusi;
c) da rendita inscritta sul gran libro del debito pubblico del Regno d'Italia;
d) da capitali investiti;
e) da mobili e suppellettili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-6