Statuto

Art. 6

In vigore dal 8 mag 1887
Il collegio-convitto Ghislieri si mantiene interamente colle rendite del proprio patrimonio, costituito: a) da terreni e fabbricati; b) da enfiteusi; c) da rendita inscritta sul gran libro del debito pubblico del Regno d'Italia; d) da capitali investiti; e) da mobili e suppellettili.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-6

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