Statuto
Art. 11
In vigore dal 8 mag 1887
Gli alunni sono tenuti ad osservare le discipline interne del collegio-convitto, a frequentare con diligenza esemplare le lezioni dei loro professori, e presentare in fin d'anno al rettore gli attestati di diligenza e di distinzione nel profitto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-11