Statuto
Art. 9
In vigore dal 8 mag 1887
Nel collegio-convitto Ghislieri gli alunni sono alloggiati in camere separate, fornite dei mobili necessari ed hanno la mensa comune, il riscaldamento ed i lumi. Ogni alunno deve essere provveduto d'un corredo personale proprio, com'è indicato nel regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-9