Art. 9
Statuto

Art. 9

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In vigore dal 8 mag 1887
Nel collegio-convitto Ghislieri gli alunni sono alloggiati in camere separate, fornite dei mobili necessari ed hanno la mensa comune, il riscaldamento ed i lumi. Ogni alunno deve essere provveduto d'un corredo personale proprio, com'è indicato nel regolamento.
Storico versioni

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