Statuto
Art. 7
In vigore dal 8 mag 1887
I posti di studio nel collegio convitto Ghislieri si concedono a condizione:
1° di appartenere alle provincie lombarde secondo la circoscrizione anteriore al 1859;
2° di essere giovane d'ingegno e di buon costume;
3° di essere povero a segno da non potere a proprie spese o della propria famiglia intraprendere e compiere gli studi superiori;
4° di vincere la prova del concorso con quel grado di merito che è stabilito dal regolamento relativo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-7