Statuto

Art. 4

In vigore dal 8 mag 1887
La città e la diocesi di Pavia oltre al partecipare ai posti comuni hanno diritto a due posti speciali loro assegnati dalle tavole di fondazione. Per il conseguimento di tali posti basta che i concorrenti siano dichiarati idonei nell'esame di concorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo