Statuto
Art. 8
8 / 251In vigore dal 8 mag 1887
L'alunno conserva il posto finché abbia compiuto il corso degli studi a cui si è inscritto, semprechè ottenga la conferma annuale.
La conferma è concessa dal ministro della pubblica istruzione su proposta del rettore del collegio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-8