Statuto
Art. 20
In vigore dal 8 mag 1887
Sono attribuzioni speciali del presidente:
1° di rappresentare il consiglio in giudizio e nella stipulazione dei contratti;
2° di curare l'esecuzione dei regolamenti amministrativi e delle deliberazioni consigliari;
3° di adottare le misure urgenti, salvo a render conto a consiglio nella prossima adunanza;
4° di firmare gli ordini di entrata e i mandati di pagamento nei limiti delle deliberazioni del consiglio;
5° di procedere alle verificazioni di cassa;
6° di sopraintendere agli uffici d'amministrazione, di distribuire il lavoro e di firmare il carteggio d'ufficio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-20