Statuto

Art. 23

In vigore dal 8 mag 1887
Per la legalità delle adunanze è necessario l'intervento di tre consiglieri. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti: a parità di voti prevale il partito a cui accede il presidente. Le deliberazioni concernenti persone si prendono a voti segreti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-23

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