Statuto
Art. 23
In vigore dal 8 mag 1887
Per la legalità delle adunanze è necessario l'intervento di tre consiglieri.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti: a parità di voti prevale il partito a cui accede il presidente.
Le deliberazioni concernenti persone si prendono a voti segreti.
Storico versioni
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