Statuto
Art. 24
In vigore dal 8 mag 1887
Ai membri del consiglio d'amministrazione è vietato di partecipare alle deliberazioni quante volte vi entri il loro interesse o quello dei loro congiunti o di prender parte a qualsivoglia contratto nel quale entri un interesse della fondazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-24