Statuto
Art. 29
In vigore dal 8 mag 1887
Gli uffici sono, di regola, conferiti, per mezzo di pubblico concorso, dal consiglio d'amministrazione, in conformità della pianta organica, che ne stabilisce il grado e lo stipendio e del regolamento, che determina le condizioni per la nomina e le attribuzioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-29