Statuto
Art. 31
In vigore dal 8 mag 1887
Agl'inservienti, che dopo un lodevole servizio non minore di venti anni diventano impotenti a continuarlo, il consiglio d'amministrazione, a proposta del rettore, accorda un annuo sussidio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-31