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Art. 4
In vigore dal 8 mag 1887
Ogni anno, entro il mese di maggio, il rettore del collegio comunica la vacanza dei posti Ghislieri al consiglio di amministrazione, non che al rettore dell'università, al quale spetta di pubblicare il concorso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-4