Regolamento›Parte I›Titolo I›Capo I
Art. 7
In vigore dal 8 mag 1887
Il consiglio d'amministrazione giudica sui requisiti per l'ammissione dei concorrenti all'esame. A tal uopo il rettore dell'università rimette al consiglio tutte le istanze coi relativi documenti.
Il rettore dell'università nomina la commissione esaminatrice e presiede alle operazioni del concorso.
A ciascuno dei membri della commissione esaminatrice è corrisposta una indennità di L. 150 se risiedono in Pavia; e di L. 200 se risiedono altrove.
Agl'impiegati della segreteria universitaria è accordata in totale una rimunerazione di L. 250.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-7