RegolamentoParte ITitolo ICapo I

Art. 9

In vigore dal 8 mag 1887
Tutti gli alunni senza distinzione devono risiedere nel convitto per attendere agli studi continuamente nell'università di Pavia. Quelli però che si recano alle scuole superiori d'applicazione per seguirvi gli studi che mancassero all'università di Pavia, e necessari per compiere la loro carriera scolastica, sono dalla fondazione Ghislieri provveduti di un assegno mensile di L. 70 se la loro famiglia dimora nel luogo di studio, e di L. 100 se dimora altrove.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-9

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