RegolamentoParte ITitolo ICapo I

Art. 5

In vigore dal 8 mag 1887
I concorrenti ai posti di studio nel collegio Ghislieri devono presentare al rettore dell'università di Pavia i documenti che seguono: 1° certificato di nascita da cui risulti che il giovane appartenga alle provincie lombarde secondo la circoscrizione anteriore al 1859, ovvero alla diocesi di Pavia, se aspira ad uno dei posti speciali stabiliti dalle tavole speciali di fondazione per la città di Pavia. È considerato come lombardo il giovane nato fuori delle provincie, a cui si estende il beneficio, per essersi la sua famiglia, a causa d'impiego, o di servizi pubblici, trasferita in altra provincia del Regno; 2° prospetto indicante il risultato degli esami nei tre ultimi anni; 3° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune in cui tenne dimora negli ultimi tre anni; 4° certificato medico debitamente legalizzato comprovante che il giovane ha sofferto il vaiuolo o fu vaccinato con effetto; 5° attestazione del sindaco sullo stato della famiglia del concorrente. Tale attestazione deve indicare: a) il luogo di nascita del medesimo; b) il numero delle persone che ne compongono la famiglia; c) la condizione, l'età e la professione di ciascuna di esse; d) la natura, la quantità ed il valore approssimativo dei beni posseduti dalle persone medesime nel comune od altrove; e) la rendita annua approssimativa e l'ammontare delle passività. A corredo di tale attestazione devono allegarsi: a) gli estratti dei registri dell'ufficio delle tasse e dell'esattore, dai quali risulti l'importare delle imposte dirette e delle tasse comunali di qualunque specie pagate da tutti i membri della famiglia; b) la dichiarazione del padre o del tutore, autenticata dal sindaco, se taluno della famiglia del concorrente possegga o no altrove redditi di qualsiasi natura.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-5

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