Statuto
Art. 27
In vigore dal 8 mag 1887
Il rettore provvede al buon andamento del collegio-convitto nei rapporti didattici, disciplinari ed economici. Cura l'educazione e l'istruzione degli alunni; ne invigila la condotta; ne propone la conferma annuale; forma ed applica i regolamenti interni; dirige la gestione economica del convitto; propone la riforma degli organici del personale e, per mezzo di una terna, la nomina degli ufficiali del convitto; ne sceglie e licenzia gl'inservienti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-27