Statuto

Art. 28

In vigore dal 8 mag 1887
Al servizio dell'amministrazione del patrimonio attendono: 1° l'ufficio di segreteria; 2° » ragioneria; 3° » cassa; 4° » tecnico. Al servizio del convitto attendono i seguenti uffici: 1° il rettorato; 2° l'economato; 3° il personale di servizio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-28

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