Statuto
Art. 28
In vigore dal 8 mag 1887
Al servizio dell'amministrazione del patrimonio attendono:
1° l'ufficio di segreteria;
2° » ragioneria;
3° » cassa;
4° » tecnico.
Al servizio del convitto attendono i seguenti uffici:
1° il rettorato;
2° l'economato;
3° il personale di servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-s-28