RegolamentoParte IIITitolo ICapo I

Art. 191

In vigore dal 8 mag 1887
Alla vedova di un impiegato o di un pensionato del collegio è concessa una pensione nella misura della metà di quella spettante al marito defunto. L'assegno alla vedova non può in nessun modo oltrepassare il limite massimo di L. 1500.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-191

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