Regolamento›Parte III›Titolo I›Capo I
Art. 191
In vigore dal 8 mag 1887
Alla vedova di un impiegato o di un pensionato del collegio è concessa una pensione nella misura della metà di quella spettante al marito defunto.
L'assegno alla vedova non può in nessun modo oltrepassare il limite massimo di L. 1500.
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