RegolamentoParte IIITitolo ICapo I

Art. 190

In vigore dal 8 mag 1887
L'impiegato, che cessa dall'ufficio per volontaria rinuncia o che viene per demeriti licenziato, non ha diritto a pensione nè ad indennità.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-190

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