Regolamento›Parte III›Titolo I›Capo I
Art. 188
In vigore dal 8 mag 1887
Agl'impiegati, che per fisica impotenza o per altra causa sono collocati a riposo prima di compiere i quindici anni di servizio effettivo, è concessa una indennità di tanti quarantesimi dello stipendio, quanti sono gli anni di servizio prestati, se lo stipendio non è maggiore di lire 2000, e di tanti sessantesimi se eccede tale somma. Il servizio minore di dieci anni non dà diritto ad alcuna indennità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-188