Regolamento›Parte III›Titolo I›Capo I
Art. 184
In vigore dal 8 mag 1887
Il collocamento a riposo del rettore è deliberato dal ministro della pubblica istruzione; quello degl'impiegati dal consiglio di amministrazione. Il trattamento di pensione è liquidato colle norme del presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-184