Regolamento›Parte III›Titolo I›Capo I
Art. 182
In vigore dal 8 mag 1887
Fuori di detto caso nessun impiegato può essere collocato a riposo se non per fisica impotenza a continuare nel servizio e dietro domanda documentata, o per riconosciuta incapacità a disimpegnare il servizio inerente al suo posto.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-182