RegolamentoParte IIITitolo ICapo I

Art. 182

In vigore dal 8 mag 1887
Fuori di detto caso nessun impiegato può essere collocato a riposo se non per fisica impotenza a continuare nel servizio e dietro domanda documentata, o per riconosciuta incapacità a disimpegnare il servizio inerente al suo posto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-182

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