Regolamento›Parte III›Titolo I›Capo I
Art. 181
In vigore dal 8 mag 1887
Compiuti i quarant'anni di servizio lodevole, l'impiegato ha diritto allo stato di riposo colla pensione vitalizia corrispondente alla media dello stipendio percepito nell'ultimo triennio.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-181