Regolamento›Parte III›Titolo I›Capo I
Art. 185
In vigore dal 8 mag 1887
L'impiegato, che dopo trascorsi quindici anni di non interrotto effettivo servizio, è riconosciuto impotente a continuarlo, ha diritto alla pensione in ragione di tanti quarantesimi sullo stipendio quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati al collegio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-185