RegolamentoParte IIITitolo ICapo I

Art. 185

In vigore dal 8 mag 1887
L'impiegato, che dopo trascorsi quindici anni di non interrotto effettivo servizio, è riconosciuto impotente a continuarlo, ha diritto alla pensione in ragione di tanti quarantesimi sullo stipendio quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati al collegio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-185

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