Regolamento›Parte III›Titolo I›Capo I
Art. 187
In vigore dal 8 mag 1887
Nel liquidare la pensione si computa esclusivamente il servizio effettivo prestato al collegio; e nel computare gli anni di servizio, la frazione di tempo oltre i sei mesi, è considerata come anno intero; la frazione di tempo minore di sei mesi o di somma minore di una lira, non è valutata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1887-02-13;2480#art-r-187