Regolamento›Parte III›Titolo I›Capo I
Art. 192
In vigore dal 8 mag 1887
Non ha diritto a pensione la vedova quando il matrimonio sia seguito dopo il cinquantesimo anno di età dell'impiegato, quando non siano decorsi due anni dalla celebrazione del matrimonio, e quando per colpa sua fosse legalmente separata dal marito.
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